Modus Operandi

Il nostro impegno è conservare il passato, con lo sguardo rivolto al futuro.

Sopralluogo

L’obbligo di sopralluogo da parte della Società Daedalus Restauri ha il suo fondamento normativo nell’art. 106 D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento d’esecuzione ed attuazione del D.Lgs.n. 163/2006), che testualmente recita “L’offerta da presentare per l’affidamento degli appalti e concessioni di lavori pubblici è accompagnata dalla dichiarazione con la quale i concorrenti attestano di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni delle opere per capire le problematiche effettuando con foto e video, è dove occorre la documentazione necessaria per iniziare le fasi successive dei lavori, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori”.

Relazione specialistica e descrittiva

Si inizia in questa fase a redare le problematiche delle opere, quindi le cause e le soluzioni per bloccarne il degrado. Questa operazione e strutturata descrivendo lo scopo della relazione , i cenni storici, le cause del degrado è quindi le schede descrittive delle singole opere e gli allegati finali che sono le immagini fotografiche.

Esecuzione Lavori

La nostra impresa infine gestisce anche le comunicazioni con la soprintendenza territoriale, inoltra apposita richiesta alla Soprintendenza, presentando un adeguato progetto redatto da un architetto (gli interventi sui beni architettonici devono essere progettati e diretti, ai sensi delle norme sull'ordinamento delle professioni, del Regio Decreto n. 2537/1925 e di recenti sentenze del Consiglio di Stato, da professionista architetto e i lavori devono essere eseguiti da imprese qualificate OG2 per restauri di Beni Culturali), o da Conservatore Restauratore se gli interventi sono su beni storici artistici con categoria quindi di tipo OS2 A “ Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico o OS2 B : Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario.

Il richiedente , con congruo anticipo rispetto alla consegna dei lavori, comunica alla Soprintendenza la data di inizio dei lavori ed i nominativi dell'impresa esecutrice e dell'architetto  direttore dei lavori, in modo che la Soprintendenza possa effettuare controlli in corso d'opera, approvare le eventuali campionature e verificare la conformità dei lavori rispetto al progetto e alle eventuali perizie di variante approvate ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 42/2004.

Presentazione relazione alta sorveglianza territoriale

A conclusione dei lavori il direttore dei lavori deve trasmettere il Consuntivo Scientifico ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. 50/2016, contenente una relazione sullo svolgimento e sull'esito dei lavori e ampia documentazione fotografica per la documentazione delle varie fasi dei lavori.

La Soprintendenza, sulla base delle verifiche effettuate in corso d'opera, può attestare il buon esito dei lavori ai fini del rilascio del C.E.L. all'impresa esecutrice.